STATUTO
Il Fondaco Siciliano
Associazione per le arti e i mestieri, con nome d’uso Al-Funduq as-Siqilli.
Denominazione e scopo, i soci, gli organi, il lavoro e i mestieri, i soggetti collegati, il patrimonio.
TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO
Art. 1 — Denominazione e sede
1. È costituita l’associazione denominata «Il Fondaco Siciliano — Associazione per le arti e i mestieri», con sede legale in Catania, Via Giuseppe Simili 63, 95129.
2. L’associazione adotta il nome d’uso «Al-Funduq as-Siqilli», che può impiegare nella propria attività, nei rapporti con i terzi e nei segni distintivi, in aggiunta alla denominazione ufficiale.
3. La casa dei mestieri ha sede operativa in una masseria storica della provincia di Ragusa. Il trasferimento della sede legale presso la casa, una volta acquisita la disponibilità dell’immobile, è deliberato dall’assemblea senza che occorra modificare il presente statuto.
4. L’associazione aderisce al protocollo comune «Dar al-Hiraf» e ne adotta le clausole fondamentali di cui all’art. 7.
5. L’associazione è costituita a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.
Art. 2 — Natura dell’associazione
1. L’associazione non è un ente religioso, non esercita attività di culto, non è espressione né emanazione di alcuna confessione, autorità religiosa o organizzazione ad essa riconducibile, e non svolge attività di proselitismo.
2. L’associazione è una comunità di adulti che si danno una regola di vita comune, praticano e trasmettono l’alto artigianato e si formano all’autogoverno.
3. L’appartenenza religiosa dei soci è materia loro personale. L’associazione mette a disposizione uno spazio per la preghiera di chi lo desideri, senza che la frequentazione o l’astensione incidano in alcun modo sull’ammissione, sui diritti sociali, sulla valutazione del lavoro o sulla permanenza.
Art. 3 — Finalità
1. L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare:
a) la formazione professionale di giovani nei mestieri d’arte, mediante apprendistato presso maestri;
b) la conservazione, la pratica e la trasmissione delle tecniche dell’alto artigianato, con particolare riguardo a selleria nella lavorazione congiunta di cuoio, legno e metallo, calligrafia e libro, zellij, gesso e mocárabe, tessitura e broccato, legno e intaglio;
c) la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e delle tecniche costruttive storiche;
d) l’organizzazione di attività culturali aperte al pubblico — mostre, conferenze, concerti, residenze brevi — volte alla conoscenza reciproca fra le culture presenti nel territorio;
e) l’educazione dei soci all’autogoverno, alla deliberazione comune e al rispetto delle regole che essi stessi si danno.
Art. 4 — Attività
1. Per il conseguimento delle finalità l’associazione esercita attività di interesse generale in forma di botteghe-scuola, corsi, cantieri didattici, produzione e vendita di manufatti, attività culturali ed editoriali.
2. La produzione è di alto artigianato su commessa, in pezzi unici o piccole serie. L’associazione non produce oggetti seriali a catalogo né destinati alla vendita al visitatore occasionale.
3. L’associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti di legge, e raccogliere fondi.
4. Le opere di restauro sui beni in disponibilità dell’associazione sono eseguite, per le lavorazioni compatibili con l’apprendimento, dai maestri con i propri apprendisti, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e con affidamento delle opere strutturali a imprese qualificate.
5. L’associazione provvede, direttamente o per il tramite dei soggetti di cui al Titolo V, alle formalità amministrative e ai titoli abilitativi che le attività richiedono secondo la legge vigente.
Art. 5 — Attività aperte a minori
1. L’associazione può svolgere attività didattiche o divulgative rivolte a minori soltanto in forma diurna, senza pernottamento, in spazi distinti da quelli destinati alla vita comune e all’alloggio dei soci, e al di fuori delle aree di cantiere.
2. Tali attività si svolgono previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, con personale dedicato e con l’osservanza degli obblighi di legge in materia di tutela dei minori, ivi compresa la verifica dei requisiti del personale che entra in contatto con essi.
3. Le attività di cui al presente articolo si svolgono di norma presso istituzioni scolastiche o formative del territorio. In nessun caso un minore partecipa alla vita comune dell’associazione.
TITOLO II — I SOCI
Art. 6 — Soci: uguaglianza e gerarchia operativa
1. Tutti i soci hanno uguali diritti. Ciascun socio dispone di un solo voto in assemblea, qualunque sia la sua funzione nel lavoro, la sua anzianità o il suo apporto economico.
2. Le funzioni operative — di maestro, di vice, di responsabile di bottega — attengono esclusivamente all’organizzazione del lavoro e alla responsabilità tecnica e di sicurezza. Non attribuiscono alcun diritto ulteriore nella vita associativa, né voto plurimo, né potere di veto.
3. Ove fra soci intercorra un rapporto di lavoro, restano ferme le norme inderogabili che lo disciplinano, ivi compreso il vincolo di subordinazione nell’esecuzione della prestazione.
4. Nessuna distinzione esteriore di trattamento è ammessa fra i soci in ragione delle condizioni economiche o familiari di ciascuno. Orari, mensa, alloggio e servizi comuni sono i medesimi per tutti. Le sole distinzioni consentite nell’abito sono quelle che segnalano la funzione di bottega.
Art. 7 — Le clausole fondamentali
1. Le sette clausole seguenti costituiscono il fondamento dell’associazione:
a) Ammissione per domanda individuale. Si è ammessi per nome, su domanda propria, e mai in ragione dell’origine, della discendenza, della fede o dell’appartenenza a una categoria. Ogni domanda può essere respinta con motivazione.
b) Nessun obbligo di residenza. Il socio vive nella casa o altrove, e nulla nella qualità di socio decide dove egli dorma.
c) Recesso libero. Il socio recede in ogni momento con comunicazione scritta, senza penalità né corrispettivo, conservando gli strumenti di lavoro propri e quanto ha maturato, e senza altra conseguenza che il cessare di appartenere.
d) Reciprocità. L’associazione mette il proprio statuto e il proprio regolamento a disposizione, alle medesime condizioni, di qualunque comunità intenda costituire una casa analoga.
e) Vincolo sui fabbricati. I fabbricati sono vincolati alla destinazione di cui all’art. 3 e non sono alienabili né mutabili di destinazione se non con deliberazione unanime.
f) Autonomia degli organi. Ai fondatori, ai finanziatori, ai sostenitori e a chi intitola fondi di dotazione non sono riservati poteri di nomina o di designazione negli organi, quote di voto ulteriori, categorie speciali di soci né facoltà di sospendere l’efficacia delle deliberazioni (art. 24, commi 1, 2 e 3).
g) Alloggio dei fondatori e suoi limiti. Il diritto di alloggio riservato ai fondatori, e i limiti che lo circoscrivono, sono quelli e soltanto quelli stabiliti dall’art. 24, commi 4, 5 e 6.
2. Le clausole del presente articolo, e le disposizioni dell’art. 24 cui esse rinviano, sono modificabili soltanto con il voto favorevole di tutti i soci. In difetto di unanimità restano ferme.
Art. 8 — Ammissione
1. I sottoscrittori dell’atto costitutivo sono soci dalla costituzione dell’associazione, con i medesimi diritti e i medesimi doveri di ogni altro socio.
2. Chi intende entrare presenta domanda individuale. L’organo di amministrazione delibera entro trenta giorni e comunica l’esito per iscritto.
3. L’ammissione è preceduta da un periodo di prova retribuita di durata compresa fra due e quattro settimane, svolto in cantiere o in bottega.
4. Superata la prova, l’aspirante è ammesso come apprendista con contratto di apprendistato a termine definito, con data di inizio e di conclusione.
5. Decorsi sei mesi di apprendistato, l’assemblea delibera sull’ammissione dell’apprendista alla qualità di socio con pieno diritto di voto. Il decorso del tempo non produce da solo alcun effetto: l’ammissione è sempre oggetto di voto, il diniego è motivato per iscritto e non estingue il contratto di apprendistato in corso, e l’assemblea può essere nuovamente adita.
6. Sono ammessi come soci, apprendisti e aspiranti soltanto i maggiori di età. Nessun minore è ammesso alla vita comune, all’alloggio, ai turni di lavoro né al cantiere.
Art. 9 — Doveri dei soci
1. Il socio osserva lo statuto, il regolamento di cui all’art. 12 e le deliberazioni degli organi sociali.
2. Il socio è tenuto alla lealtà verso i compagni, alla cura degli strumenti e degli spazi comuni e alla partecipazione ai turni di servizio deliberati dall’assemblea.
Art. 10 — Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per morte.
2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea per gravi inadempienze, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le difese. Il socio interessato non partecipa al voto.
3. Contro l’esclusione è ammesso ricorso al collegio arbitrale entro trenta giorni.
TITOLO III — ORDINAMENTO
Art. 11 — Assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti i soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è richiesta l’unanimità.
2. L’assemblea approva il bilancio, elegge e revoca l’organo di amministrazione, delibera sulle ammissioni a socio e sulle esclusioni, approva e modifica il regolamento di cui all’art. 12.
3. Il socio si astiene dalla deliberazione quando essa riguardi il suo compenso, il suo contratto o un provvedimento a suo carico.
Art. 12 — Regolamento della casa
1. Orari, turni, uso degli spazi comuni, custodia degli strumenti, sanzioni interne e modalità di composizione delle divergenze sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea, denominato nell’uso della casa nizam ad-dar.
2. Il regolamento è rivisto almeno una volta l’anno. Ogni socio può proporne la modifica.
3. Restano sottratte alla deliberazione dell’assemblea le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le prescrizioni relative al restauro dei beni vincolati e gli obblighi di legge, che costituiscono il perimetro entro il quale l’assemblea è sovrana.
4. Il primo regolamento è provvisorio. Esso decade di diritto alla prima assemblea nella quale i soci diversi dai sottoscrittori dell’atto costitutivo costituiscono la maggioranza, e in quella sede è riadottato, emendato o sostituito. Fino alla nuova deliberazione resta in vigore il testo provvisorio.
Art. 13 — Organo di amministrazione
1. L’associazione è amministrata da un organo collegiale di tre o cinque membri eletti dall’assemblea fra i soci, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. All’organo di amministrazione spettano la gestione ordinaria, la deliberazione sulle domande di cui all’art. 8, comma 2, e la rappresentanza legale.
3. Le cariche sono incompatibili con la titolarità di quote o di funzioni di amministrazione nel veicolo societario che esercita l’attività di foresteria (art. 21).
Art. 14 — Collegio arbitrale
1. Le controversie fra soci, e fra soci e associazione, in materia contrattuale e associativa, sono devolute a un collegio arbitrale di tre membri, secondo il regolamento allegato, che ne disciplina nomina, procedura e termini.
2. Sono in ogni caso escluse dalla competenza del collegio le materie sottratte alla disponibilità delle parti, la materia penale, il diritto di famiglia e i diritti indisponibili del lavoratore.
TITOLO IV — IL LAVORO E I MESTIERI
Art. 15 — Funzioni di bottega
1. Ogni bottega è diretta da un maestro, che risponde dell’organizzazione del lavoro, della qualità di quanto ne esce e della sicurezza. Il maestro può essere assistito da un vice, funzione che si assegna e si revoca secondo le esigenze del lavoro.
2. Le funzioni di cui al comma precedente non costituiscono gradi e non producono avanzamento. Restano ferme le disposizioni dell’art. 6.
Art. 16 — Passaggio a maestro
1. La qualifica di maestro è conferita dal maestro della bottega presso la quale l’apprendista si è formato, e si fonda esclusivamente sulla sua abilità nel mestiere. Non è materia di deliberazione assembleare.
2. Non è stabilito alcun termine minimo o massimo. La permanenza nell’associazione non produce da sola alcun avanzamento.
3. La prova consiste in un pezzo intero, eseguito dall’aspirante da solo dall’inizio alla fine, con i materiali, le tolleranze e i tempi di una commessa. Il maestro non vi mette mano e non corregge in corso d’opera.
4. La qualifica conferita ai sensi del presente articolo ha efficacia interna all’associazione e alle case aderenti al protocollo comune. Essa non ha valore legale e non è equipollente ad alcuna qualifica professionale italiana o europea, e l’associazione non la presenta come tale.
5. L’associazione può stipulare intese con corporazioni o istituzioni di mestiere estere perché la qualifica riceva riconoscimento esterno. Fino alla stipula, il comma precedente resta la sola descrizione esatta del suo valore.
TITOLO V — SOGGETTI COLLEGATI E OSPITALITÀ
Art. 17 — Separazione dei soggetti
1. Sulla medesima proprietà insistono quattro soggetti giuridici distinti, con contabilità separate e cariche fra loro incompatibili: l’associazione; la cooperativa di conduzione agricola (art. 18); il veicolo che esercita la foresteria Al-Munya (art. 21); l’associazione dei sostenitori An-Nudama (art. 22).
2. La separazione è condizione dell’adesione al protocollo comune e non può essere superata in via di fatto mediante deleghe, mandati o servizi che confondano le contabilità o le responsabilità.
Art. 18 — Conduzione agricola
1. I terreni sono condotti da una cooperativa i cui soci lavoratori sono i soci dell’associazione. La cooperativa mantiene la strumentalità agricola dei fabbricati, provvede alla mensa comune e opera secondo la disciplina propria delle cooperative agricole, con le licenze e i permessi che il caso richiede.
2. La cooperativa può vendere a terzi la produzione eccedente e destinarne il ricavato all’associazione.
Art. 19 — Dar al-Bidaya, l’ala di prova
1. L’associazione destina un corpo di fabbrica distinto, denominato Dar al-Bidaya, al soggiorno di chi ha presentato domanda di ammissione e di chi è ammesso al soggiorno a termine ai sensi dell’art. 20.
2. Vi si applicano gli orari, il lavoro, la tavola e il corredo comuni. Non è dovuto alcun corrispettivo, e nessun pagamento, da chiunque provenga e a qualunque titolo, dà titolo al soggiorno, ne determina la durata o incide sull’esito della domanda.
3. Dar al-Bidaya è un corpo di fabbrica dell’associazione, e non un soggetto giuridico distinto. Non è attività di ospitalità a pagamento e non è cedibile a terzi per tale uso.
Art. 20 — Le tre ospitalità
1. La prova. Da due a quattro settimane, retribuite, in cantiere o in bottega, per chi intende proporsi come socio. Al termine si apre un contratto di apprendistato oppure il percorso si conclude.
2. Il soggiorno a termine. Da due settimane a tre mesi, per chi vuole conoscere la casa senza proporsi come socio. È gratuito, si delibera su domanda con provvedimento scritto e date certe, è rinnovabile una volta e non si converte in ammissione. È aperto a chiunque, quale che sia la provenienza, la lingua o la cultura di origine.
3. Il soggiorno alla foresteria. Chi viene per riposare e non per conoscere la casa è ospite di Al-Munya, corrisponde la quota stabilita da quel soggetto e non partecipa agli orari, ai turni né alla tavola comune.
Art. 21 — Al-Munya, la foresteria
1. L’attività di ospitalità a pagamento è esercitata da distinto soggetto giuridico, denominato Al-Munya, con propria contabilità, propri soci e propri investitori, in corpo edilizio staccato e con ingresso autonomo.
2. All’associazione è dovuta dal medesimo soggetto una somma fissa annuale, determinata in convenzione e non commisurata in alcun modo ai ricavi, al numero degli ospiti o al tasso di occupazione.
3. La convenzione garantisce che la foresteria conservi integro il proprio valore anche in caso di chiusura definitiva del passaggio di comunicazione con gli spazi dell’associazione.
4. Il soggiorno presso Al-Munya non dà in alcun caso titolo all’ammissione all’associazione né accesso alla vita comune.
Art. 22 — An-Nudama, l’associazione dei sostenitori
1. I sostenitori si riuniscono in associazione autonoma, denominata An-Nudama, che raccoglie i contributi, li destina a scopi determinati e capitalizza la foresteria di cui all’art. 21, della quale usa l’alloggio.
2. L’appartenenza ad An-Nudama dà accesso al programma pubblico. Essa non attribuisce alcun titolo all’ammissione all’associazione, alcun accesso alla vita comune e alcuna voce nelle deliberazioni dei suoi organi.
TITOLO VI — PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 — Patrimonio e vincolo di destinazione
1. Il patrimonio è costituito dai contributi dei soci, dalle erogazioni liberali, dai proventi delle attività e dai beni acquisiti.
2. Gli immobili acquisiti sono vincolati alla destinazione di cui all’art. 3 e non possono essere alienati o mutati di destinazione se non con deliberazione unanime.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.
Art. 24 — Autonomia degli organi. Fondatori, finanziatori e sostenitori
1. Le deliberazioni dell’assemblea non sono soggette ad approvazione, conferma, veto o riforma da parte dei fondatori, dei finanziatori, dei sostenitori, di chi intitola fondi di dotazione o di alcun soggetto esterno all’associazione.
2. A nessuno di tali soggetti sono riservati poteri di nomina o di designazione negli organi sociali, quote di voto ulteriori, categorie speciali di soci o facoltà di sospendere l’efficacia delle deliberazioni.
3. L’apporto di mezzi, a qualunque titolo prestato, non attribuisce e non può essere condizionato all’attribuzione di alcuno dei poteri esclusi dai commi precedenti.
4. Ai tre fondatori sarà riservato un diritto personale, vitalizio e non trasmissibile di alloggio in tre appartamenti al primo piano dell’ala nord, da costituire con atto notarile contestualmente all’acquisto dell’immobile. Il diritto non è trasmissibile agli eredi, non si estende ad altri locali né ad altre persone, e non è ampliabile se non con il voto favorevole di tutti i soci.
5. Chi risiede nella casa in forza del diritto di cui al comma precedente osserva il regolamento come ogni altro residente. Se è socio dispone di un voto come ogni altro socio; se non lo è, non partecipa alle deliberazioni. In nessun caso può approvare, confermare, sospendere o riformare una deliberazione dell’assemblea.
6. Le disposizioni del presente articolo sono modificabili soltanto con il voto favorevole di tutti i soci.
Art. 25 — Scioglimento
1. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente del Terzo settore avente finalità analoghe, secondo le disposizioni di legge.
Art. 26 — Rinvio
1. Per quanto non previsto si rinvia al Codice del Terzo settore, al codice civile e alle norme vigenti.
Le salvaguardie·L’impianto giuridico·Quattro soggetti, una proprietà