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DIRITTO

L’impianto giuridico

Quanto segue descrive strumenti in uso corrente per altri scopi. Non è un parere legale, e ogni elemento sarà definito con il notaio e con l’avvocato incaricati prima che un solo socio sia ammesso.

Lo statuto sul tavolo

UNA NOTA SUI NOMI

Questa pagina e quella sull’ammissione adoperano i termini del diritto associativo italiano — socio, assemblea, organo di amministrazione, collegio arbitrale — perché sono quelli che compaiono negli atti e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e la precisione qui conta più dell’uniformità. Nelle pagine che raccontano la vita della casa valgono i nomi d’uso: rifāq, majlis, majlis al-umanāʼ, hayʼat at-taḥkīm, niẓām ad-dār. Sono la stessa cosa detta in due lingue, e il glossario le mette una accanto all’altra.

Libertà di associazione e disciplina interna

Un’associazione privata può adottare statuti che vincolano i propri soci, ammettere ed escludere secondo procedure proprie, e imporre standard di condotta a chi vi ha aderito. I giudici sindacano tali decisioni sotto il profilo della correttezza procedurale e della conformità all’ordine pubblico, e non sostituiscono la propria valutazione di merito sulle regole che l’associazione si è data. Ordini religiosi, federazioni sportive, scuole private e associazioni professionali di diritto privato poggiano tutti su questo fondamento, e la disciplina che alcuni di essi impongono è considerevolmente più pesante di quanto qui si proponga. Gli ordini professionali restano fuori dall’elenco, per quanto vengano spesso citati in argomenti di questo tipo: sono enti pubblici istituiti per legge, e il loro potere disciplinare non discende dall’adesione volontaria.

L’associazione assume la denominazione «Il Fondaco Siciliano — Associazione per le arti e i mestieri», con nome d’uso «Al-Funduq as-Siqilli», sede legale nel Comune di Ragusa, durata indeterminata e assenza di scopo di lucro. Il primo passo è la costituzione dell’associazione con scrittura privata registrata, che può aprire un conto, ricevere gli apporti e stipulare il preliminare; la fondazione riconosciuta si costituisce a seguire e riceve il patrimonio.

Arbitrato fra i soci

I soci possono convenire che le controversie fra loro in materia contrattuale e associativa siano decise da un collegio arbitrale di loro scelta, secondo regole che essi stessi hanno adottato. Il lodo così ottenuto è eseguibile in Italia su decreto del tribunale, secondo il codice di procedura civile. La Convenzione di New York del 1958, che oltre centosettanta Stati hanno ratificato, riguarda invece il riconoscimento dei lodi stranieri, e conta qui per una ragione concreta e non teorica: i maestri vengono dal Marocco, che di quella Convenzione è parte, e una controversia con una parte o un patrimonio all’estero è la sola in cui il richiamo abbia effetto. Il meccanismo, del resto, è quello su cui reggono da decenni la giustizia sportiva e l’arbitrato associativo: una comunità gestisce un proprio collegio dentro il diritto generale, e il diritto generale dà esecuzione al risultato senza rifare il merito.

Nello statuto il collegio è composto di tre membri e la sua competenza si ferma dove si ferma la disponibilità delle parti. Sono in ogni caso escluse la materia penale, il diritto di famiglia e i diritti indisponibili del lavoratore. Il perimetro va verificato con il legale, perché l’arbitrabilità delle controversie di lavoro è materia delicata e va circoscritta con precisione.

I limiti, dichiarati prima che qualcuno li chieda

Questi limiti appartengono al progetto, invece di essere concessioni estorte da un’autorità di controllo. Un’istituzione che chiedesse i primi due starebbe domandando uno Stato dentro lo Stato, verrebbe respinta, e meriterebbe di esserlo.

Il lavoro, e il punto su cui non si transige

Ogni rapporto di lavoro è inquadrato nel contratto dell’edilizia per le fasi di cantiere e nei contratti applicabili per le lavorazioni di bottega, con formazione sulla sicurezza, regolarità contributiva e verifica del titolo a lavorare in Italia. In una provincia dove lo sfruttamento del lavoro agricolo è materia nota e vigilata, l’irreprensibilità su questo punto vale più di qualunque risultato economico.

NOTA SULLE FONTI

Le clausole citate in questa pagina provengono dalla bozza di statuto redatta per la discussione con il notaio e il legale incaricati. La bozza non è un atto sottoscrivibile, e la verifica di conformità al Codice del Terzo settore e ai requisiti di iscrizione al RUNTS spetta ai professionisti incaricati.